Gruppi d'interesse e trasparenza 

Il Parlamento europeo è impegnato a promuovere la trasparenza e l'etica nell'ambito delle attività di lobbismo. Insieme al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Parlamento utilizza un registro comune per la trasparenza onde controllare le attività dei rappresentanti di interessi. I deputati pubblicano inoltre informazioni sui loro contatti con i gruppi d'interesse.

Il Registro per la trasparenza è un database online che elenca i gruppi e le organizzazioni che cercano di influenzare la formulazione o l'attuazione della politica e della legislazione dell'UE. È stato pensato per mostrare quali interessi vengono rappresentati a livello europeo e per conto di chi, nonché le risorse finanziarie e umane dedicate a tali attività.

Perché è importante il dialogo tra le istituzioni dell'UE e i gruppi d'interesse?

Le istituzioni dell'UE interagiscono con un'ampia gamma di gruppi e di organizzazioni che rappresentano interessi specifici e svolgono attività di lobbismo. Si tratta di una componente legittima e necessaria del processo decisionale, capace di garantire che le politiche dell'UE rispecchino le reali esigenze dei cittadini.

Tutti i rappresentanti di interessi possono fornire al Parlamento conoscenze e competenze specifiche in numerosi ambiti economici, sociali, ambientali e scientifici, e possono svolgere un ruolo chiave nel dialogo aperto e pluralista su cui si basa un sistema democratico.

Il trattato sull'Unione europea inquadra e promuove rapporti all'insegna della trasparenza e dell'etica tra, da un lato, le istituzioni europee e i leader politici europei e, dall'altro, la società civile e le associazioni rappresentative.

Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(Articolo 11 del trattato sull'Unione europea)

Registro per la trasparenza

A dimostrazione del loro impegno a favore dell'apertura e della trasparenza, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea dispongono di un registro comune per la trasparenza.

Il registro per la trasparenza aiuta i cittadini a reperire informazioni sulle attività di rappresentanza di interessi svolte presso le istituzioni dell'UE, nonché dati statistici su tutte i soggetti iscritti nel registro.

Tutti i rappresentanti di interessi sono invitati a registrarsi su base volontaria se svolgono attività destinate a influenzare l'elaborazione delle politiche, l'attuazione delle politiche e il processo decisionale in seno alle istituzioni dell'UE. Tuttavia, ogni istituzione dispone di norme per rafforzare il quadro, rendendo la registrazione una condizione preliminare per lo svolgimento di determinate attività di rappresentanza di interessi. Inoltre, tutti i soggetti iscritti nel registro devono rispettare il relativo Codice di condotta. Su questa pagina è possibile consultare le norme pertinenti e altre misure di ciascuna istituzione in materia di trasparenza.

Ad esempio, è obbligatorio registrarsi per richiedere un titolo di accesso al Parlamento europeo. I rappresentanti di interessi iscritti nel registro possono richiedere l'accesso unicamente online.

Inoltre, solo i rappresentanti di interessi registrati possono essere invitati come oratori alle audizioni pubbliche delle commissioni, sostenere le attività degli intergruppi e dei raggruppamenti non ufficiali dei deputati al Parlamento europeo, o parteciparvi. Grazie alle misure complementari, i soggetti registrati possono tranquillamente ricevere notifiche sulle attività delle commissioni, organizzare congiuntamente eventi e chiedere il patrocinio del Presidente.

L'accordo interistituzionale relativo a un registro comune per la trasparenza definisce, nella sua dichiarazione politica, le attività di rappresentanza di interessi o di lobbismo contemplate e stabilisce il tipo di informazioni che devono fornire i soggetti registrati, un codice di condotta per questi ultimi nonché una procedura per i reclami relativi alle organizzazioni registrate.

Il registro per la trasparenza è gestito congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea. I Segretari generali delle tre istituzioni disciplinano l'attuazione dell'accordo attraverso un consiglio di amministrazione e un segretariato congiunto composto da funzionari di ciascuna delle tre istituzioni, i quali si occupano del funzionamento quotidiano del registro. Le relazioni annuali possono essere consultate qui:

Su questa apposita pagina è possibile trovare informazioni sui negoziati tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione che hanno portato all'accordo interistituzionale.

Trasparenza nei contatti con i gruppi di interesse e i rappresentanti di paesi terzi

Pubblicazione delle riunioni programmate

Tutti i deputati sono tenuti a pubblicare online le informazioni relative alle riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza e con i rappresentanti delle autorità pubbliche di paesi terzi.

Ciò vale per qualsiasi riunione relativa alle attività parlamentari (relazioni, pareri, risoluzioni, discussioni in Aula o urgenze) finalizzata a influenzare il processo politico o decisionale delle istituzioni europee, indipendentemente dal luogo in cui si svolge.

La pubblicazione di tali riunioni è obbligatoria per tutti i deputati, a prescindere dal fatto che partecipino personalmente alla riunione o inviino un assistente parlamentare in loro vece.

Le informazioni sulle riunioni sono pubblicate sulle pagine relative al profilo dei deputati.

Per maggiori informazioni:  Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo concernente l'integrità e la trasparenza: articolo 7 – Pubblicazione delle decisioni

Dichiarazione dei contributi

I relatori e i relatori per parere sono tenuti ad elencare in allegato alle loro relazioni o ai loro pareri le entità o le persone da cui hanno ricevuto contributi su questioni attinenti all'argomento in questione.

L'elenco può dimostrare la gamma di competenze e contributi esterni che il relatore ha chiesto, accettato o di cui ha tenuto conto in una certa. Esso è quindi pubblicato insieme alla relazione dopo la sua approvazione in sede di commissione e permette di vedere i contributi ricevuti dal relatore prima del voto finale in Aula.

Detto elenco è indipendente dalla pubblicazione delle riunioni con i rappresentanti di interessi, ma i relatori possono utilizzarlo per integrare le dichiarazioni relative alle riunioni con i rappresentanti di interessi.

Dichiarazione di sostegno agli intergruppi e ad altri raggruppamenti non ufficiali

Gli intergruppi sono raggruppamenti non ufficiali costituiti da singoli deputati al fine di organizzare scambi informali di opinioni su questioni specifiche e promuovere i contatti tra i deputati e la società civile.

Solo i gruppi di interesse iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare alle attività organizzate dagli intergruppi o da altri raggruppamenti non ufficiali nei locali del Parlamento, offrendo loro sostegno od organizzando congiuntamente gli eventi.

Ogni anno i presidenti degli intergruppi devono compilare e aggiornare una dichiarazione annuale relativa a qualsiasi sostegno ricevuto, in contanti o in natura (per esempio, l'assistenza di segreteria). Tutte queste dichiarazioni e l'elenco dei membri di ciascun intergruppo possono essere consultati al seguente link (cfr. "Per maggiori informazioni").

I membri di raggruppamenti non ufficiali sono inoltre tenuti a indicare nella loro dichiarazione di interessi privati, entro la fine del mese successivo, qualsiasi sostegno ricevuto per conto di un raggruppamento non ufficiale, in denaro o in natura.

Per maggiori informazioni:  Regolamento del Parlamento europeo: articolo 35 – Intergruppi e articolo 35 bis – Raggruppamenti non ufficiali; Intergruppi al Parlamento europeo.

Interazione tra il personale e i rappresentanti di interessi

I membri del personale del Parlamento, come tutti i funzionari dell'UE, sono tenuti a preservare l'indipendenza professionale e personale.

Essi devono operare conformemente all'indipendenza della loro funzione e al principio di integrità, come stabilito nello Statuto del personale.

A tal fine esistono raccomandazioni pratiche per l'interazione dei funzionari pubblici con i rappresentanti di interessi.